(Convenzione - art. 18)
     Articolo 18 
1 Le Parti si sforzeranno  di  concludere,  ove  necessario,  accordi
   bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare con gli
   Stati  limitrofi,  per  assicurare  la  protezione  delle  persone
   appartenenti alle minoranze nazionali interessate. 
2  Se  del  caso,  le  Parti  adotteranno  provvedimenti   adatti   a
incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.