(Convenzione - art. 4)
     Articolo 4 
1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona  appartenente  ad
   una minoranza nazionale il diritto  all'uguaglianza  davanti  alla
   legge e ad una uguale protezione  della  legge.  A  tal  fine,  e'
   vietata ogni  discriminazione  fondata  sull'appartenenza  ad  una
   minoranza nazionale. 
2 Le Parti si impegnano ad adottare, se del caso, misure adeguate  al
   fine di promuovere  in  tutti  i  settori  della  vita  economica,
   sociale, politica e culturale l'uguaglianza completa ed  effettiva
   fra le persone appartenenti ad una minoranza  nazionale  e  quelle
   appartenenti alla maggioranza.  A  tale  riguardo,  esse  terranno
   debitamente conto delle specifiche condizioni  delle  persone  che
   appartengono a minoranze nazionali. 
3 Le misure adottate in conformita'  con  il  paragrafo  2  non  sono
considerate come atti discriminatori.