(Convenzione - art. 5)
     Articolo 5 
1 Le Parti s'impegnano a promuovere  condizioni  tali  da  consentire
   alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare
   e di sviluppare la loro  cultura  e  di  preservare  gli  elementi
   essenziali della loro identita' quali la religione, la lingua,  le
   tradizioni ed il patrimonio culturale. 
2 Fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale
   d'integrazione, le Parti si astengono da ogni  politica  o  prassi
   mirante all'assimilazione  di  persone  appartenenti  a  minoranze
   nazionali contro la loro volonta', e proteggono queste persone  da
   ogni azione volta a tale assimilazione.