Articolo 5 1 Le Parti s'impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identita' quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale. 2 Fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o prassi mirante all'assimilazione di persone appartenenti a minoranze nazionali contro la loro volonta', e proteggono queste persone da ogni azione volta a tale assimilazione.