(Convenzione - art. 6)
     Articolo 6 
1 Le Parti incoraggeranno lo spirito  di  tolleranza  ed  un  dialogo
   inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il
   rispetto e la comprensione reciproca, nonche' la cooperazione  tra
   tutte le persone che vivono sul  loro  territorio,  a  prescindere
   dalla loro identita' etnica, culturale, linguistica  o  religiosa,
   in particolare nel settore dell'istruzione, della  cultura  e  dei
   mezzi d'informazione. 
2 Le Parti  s'impegnano  ad  adottare  ogni  misura  appropriata  per
   proteggere le persone che potrebbero essere vittime di  minacce  o
   di atti di discriminazione, di ostilita' o di violenza in  ragione
   della loro identita' etnica, culturale, linguistica o religiosa.