(Convenzione - art. 9)
     Articolo 9 
1 Le Parti s'impegnano a riconoscere che il diritto alla liberta'  di
   espressione  di  ogni  persona  appartenente  ad   una   minoranza
   nazionale comporta la  liberta'  di  opinione  e  la  liberta'  di
   ricevere e di comunicare informazioni  o  idee  nella  sua  lingua
   minoritaria, senza che vi sia ingerenza di una pubblica  autorita'
   e senza badare a frontiere. Le Parti faranno in  modo  nell'ambito
   del loro ordinamento legislativo, che le persone  appartenenti  ad
   una minoranza nazionale non siano discriminate per quanto  attiene
   l'accesso ai mezzi d'informazione. 
2 Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre ad un  regime
   di  autorizzazione  non  discriminatorio  e  fondato  su   criteri
   obiettivi, le emittenti radiofoniche e  televisive  o  le  imprese
   cinematografiche. 
3 Le Parti non frapporranno impedimenti alla fondazione e all'uso  di
   mezzi di stampa da  parte  di  persone  appartenenti  a  minoranze
   nazionali.  Nell'ambito  legale  delle  emittenti  radiofoniche  e
   televisive esse  concederanno  alle  persone  che  appartengono  a
   minoranze nazionali, in  tutta  la  misura  del  possibile  ed  in
   considerazione  delle  disposizioni  del   primo   paragrafo,   la
   possibilita'   di   creare   e   di   utilizzare   propri    mezzi
   d'informazione. 
4 Nell'ambito del loro  sistema  legislativo,  le  Parti  adotteranno
   adeguati provvedimenti per agevolare alle persone  appartenenti  a
   minoranze nazionali l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di
   promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.