(Convenzione - art. 4)
                  ARTICOLO 4. MISURE DI ATTUAZIONE 
    Ciascuna Parte  Contraente  adottera',  nell'ambito  del  proprio
diritto interno, le misure legislative, regolatorie ed amministrative
e le altre azioni necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai  sensi
della presente Convenzione.