(Convenzione - art. 5)
               ARTICOLO 5. PRESENTAZIONE DEI RAPPORTI. 
    Ciascuna Parte  Contraente  presentera'  per  riesame,  prima  di
ciascuna delle riunioni di  cui  all'articolo  20,  un  rapporto  sui
provvedimenti  adottati  per  soddisfare  ciascuno   degli   obblighi
enunciati nella presente Convenzione.