(Convenzione - art. 6)
               ARTICOLO 6. IMPIANTI NUCLEARI ESISTENTI 
    Ciascuna Parte Contraente intraprendera'  le  azioni  appropriate
per garantire che la sicurezza degli impianti nucleari  esistenti  al
momento in cui la  Convenzione  entra  in  vigore  per  quella  Parte
Contraente, sia  riesaminata  al  piu'  presto  possibile.  La  Parte
Contraente,  qualora  sia  necessario  alla   luce   della   presente
Convenzione, fara' in modo che  tutti  i  miglioramenti  che  possono
ragionevolmente essere  apportati,  vengano  effettuati  con  urgenza
nell'ottica di adeguare la sicurezza dell'impianto nucleare. Se  tale
adeguamento non e' realizzabile, si dovrebbero attuare programmi  per
la chiusura dell'impianto nucleare non appena cio'  sia  praticamente
possibile. Per la programmazione delle  fasi  di  chiusura,  si  puo'
tener  conto  dell'intero  contesto  energetico  e  delle   eventuali
alternative, nonche' dell'impatto sociale, ambientale ed economico.