ARTICOLO 6. IMPIANTI NUCLEARI ESISTENTI Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per garantire che la sicurezza degli impianti nucleari esistenti al momento in cui la Convenzione entra in vigore per quella Parte Contraente, sia riesaminata al piu' presto possibile. La Parte Contraente, qualora sia necessario alla luce della presente Convenzione, fara' in modo che tutti i miglioramenti che possono ragionevolmente essere apportati, vengano effettuati con urgenza nell'ottica di adeguare la sicurezza dell'impianto nucleare. Se tale adeguamento non e' realizzabile, si dovrebbero attuare programmi per la chiusura dell'impianto nucleare non appena cio' sia praticamente possibile. Per la programmazione delle fasi di chiusura, si puo' tener conto dell'intero contesto energetico e delle eventuali alternative, nonche' dell'impatto sociale, ambientale ed economico.