(Convenzione-art. 4)
Art. 4 
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto
se le autorita' competenti dello Stato d'origine: 
a - hanno stabilito che il minore e' adottabile; 
b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le  possibilita'
di affidamento del  minore  nello  Stato  d'origine,  che  l'adozione
internazionale corrisponde al suo superiore interesse; 
c - si sono assicurate: 
1) che le persone, istituzioni  ed  autorita',  il  cui  consenso  e'
richiesto per l'adozione, sono  state  assistite  con  la  necessaria
consulenza e sono state debitamente informate sulle  conseguenze  del
loro consenso, in particolare per quanto riguarda il  mantenimento  o
la cessazione, a causa dell'adozione, dei  legami  giuridici  fra  il
minore e la sua famiglia d'origine; 
2) che tali persone,  istituzioni  ed  autorita'  hanno  prestato  il
consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e  che  questo
consenso e' stato espresso o attestato per iscritto; 
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o 
contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e 
4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato 
prestato solo successivamente alla nascita del minore; e 
d - si sono assicurate, tenuto conto dell'eta' e della maturita'  del
minore, 
1) che questi e' stato assistito mediante  una  consulenza  e  che  e
stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo
consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto; 
2) che i desideri e le  opinioni  del  minore  sono  stati  presi  in
considerazione; 
3) che il consenso del minore all'adozione, quando  e  richiesto,  e'
stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed e 
stato espresso o constatato per iscritto; e 
4) che il  consenso  non  e'  stato  ottenuto  mediante  pagamento  o
contropartita di alcun genere.