Art. 4 Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorita' competenti dello Stato d'origine: a - hanno stabilito che il minore e' adottabile; b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilita' di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse; c - si sono assicurate: 1) che le persone, istituzioni ed autorita', il cui consenso e' richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine; 2) che tali persone, istituzioni ed autorita' hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso e' stato espresso o attestato per iscritto; 3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e 4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e d - si sono assicurate, tenuto conto dell'eta' e della maturita' del minore, 1) che questi e' stato assistito mediante una consulenza e che e stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto; 2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione; 3) che il consenso del minore all'adozione, quando e richiesto, e' stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed e stato espresso o constatato per iscritto; e 4) che il consenso non e' stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.