(Convenzione-art. 5)
Art. 5 
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto
se le autorita' competenti dello Stato di accoglienza: 
a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono  qualificati
e idonei per l'adozione; 
b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati 
assistiti con i necessari' consigli; e 
c - hanno constatato che il minore e' o sara' autorizzato ad  entrare
ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.