Art. 5 Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorita' competenti dello Stato di accoglienza: a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione; b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari' consigli; e c - hanno constatato che il minore e' o sara' autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.