(Statuto-art. 11)
                             Articolo 11 
Competenza ratione temporis 
1. La Corte  ha  competenza  solo  sui  crimini  di  sua  competenza,
commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto. 
2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente
   alla sua l'entrata in vigore, la Corte puo' esercitare il  proprio
   potere giurisdizionale solo sui crimini commessi dopo l'entrata in
   vigore del presente Statuto nei confronti di tale  Stato,  a  meno
   che  lo  Stato  stesso  abbia  reso  una  dichiarazione  ai  sensi
   dell'articolo 12, paragrafo 3.