(Statuto-art. 12)
                            Articolo 12. 
1. Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta  con  tale
atto la competenza della Corte sui crimini di cui all'articolo 5. 
2. Nell'ipotesi preveduta dall'articolo 13, lettere a) o c) la  Corte
   puo' esercitare il  proprio  potere  giurisdizionale  se  uno  dei
   seguenti Stati, o entrambi, sono  Parti  del  presente  Statuto  o
   hanno accettato la competenza della  Corte  in  conformita'  delle
   disposizioni del paragrafo 3: 
a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione
   in oggetto o, se il crimine e' stato commesso a bordo di una  nave
   o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di  immatricolazione
   di tale nave o aeromobile ; 
b) lo Stato del quale la persona accusata ha la nazionalita'. 
3. Se e' necessaria, a norma  delle  disposizioni  del  paragrafo  2,
   l'accettazione di uno Stato non Parte del presente  Statuto,  tale
   Stato puo', con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare
   la competenza della Corte sul crimine di cui  trattasi.  Lo  Stato
   accettante Corte coopera  con  la  Corte  senza  ritardo  e  senza
   eccezioni, in conformita' al capitolo IX.