Articolo 13 Condizioni di procedibilita' La Corte puo' esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni del presente Statuto, se: a) uno Stato Parte, in conformita' dell'articolo 14, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o piu' di tali crimini appaiono essere stati commessi; b) il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni prevedute dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o piu' di tali crimini appaiono essere stati commessi ; oppure c) il Procuratore ha aperto un'indagine su uno o piu' di tali crimini, in forza dell'articolo 15.