(Statuto-art. 13)
                             Articolo 13 
Condizioni di procedibilita' 
La Corte puo' esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei
   crimini  di  cui  all'articolo  5,  secondo  le  disposizioni  del
   presente Statuto, se: 
a) uno Stato Parte,  in  conformita'  dell'articolo  14,  segnala  al
   Procuratore una situazione nella quale uno o piu' di tali  crimini
   appaiono essere stati commessi; 
b) il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni prevedute  dal
   capitolo  VII  della  Carta  delle  Nazioni  Unite,   segnala   al
   Procuratore una situazione nella quale uno o piu' di tali  crimini
   appaiono essere stati commessi ; oppure 
c) il Procuratore ha  aperto  un'indagine  su  uno  o  piu'  di  tali
crimini, in forza dell'articolo 15.