(Statuto-art. 15)
                             Articolo 15 
Il Procuratore 
1. Il Procuratore puo' iniziare le  indagini  di  propria  iniziativa
   sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della
   Corte. 
2. Il Procuratore valuta la serieta' delle informazioni  ricevute.  A
   tal fine puo' richiedere ulteriori informazioni agli  Stati,  agli
   organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e
   non governative o alle altre fonti  affidabili  che  gli  appaiono
   appropriate, e puo' ricevere deposizioni scritte o orali presso la
   sede della Corte. 
3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi  che  giustificano
   l'inizio delle indagini,  presenta  alla  Camera  Preliminare  una
   richiesta di autorizzazione  alle  indagini,  unitamente  ad  ogni
   elemento  di  supporto  raccolto.  Le   vittime   possono   essere
   rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformita' al
   Regolamento di Procedura e di Prova. 
4. Se la Camera Preliminare dopo aver esaminato la  richiesta  e  gli
   elementi giustificativi che l'accompagnano, ritiene  che  l'inizio
   delle indagini e' giustificato e che il caso appare ricadere nella
   competenza della Corte,  essa  da'  la  sua  autorizzazione  senza
   pregiudizio per le successive decisioni della Corte in materia  di
   competenza e di procedibilita' 
5. Una risposta  negativa  della  Camera  Preliminare  non  vieta  al
   Procuratore di presentare  una  successiva  richiesta  fondata  su
   fatti o elementi di prova nuovi, riferiti alla stessa situazione. 
6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e  2,  il
   Procuratore conclude che le informazioni fornite non  giustificano
   l'inizio delle indagini ne informa coloro che  le  hanno  fornite.
   Cio' non preclude al Procuratore la possibilita'  la  facolta'  di
   prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di  prova  nuovi,
   ulteriori informazioni a  lui  eventualmente  sottoposte  relative
   alla stessa situazione.