Articolo 16 Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta puo' essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalita'.