(Statuto-art. 16)
                             Articolo 16 
Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale 
Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati
   o proseguiti ai sensi del  presente  Statuto  per  il  periodo  di
   dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di  Sicurezza
   con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo  VIII  della  Carta
   delle Nazioni Unite, ne abbia fatto  richiesta  alla  Corte;  tale
   richiesta puo'  essere  rinnovata  dal  Consiglio  con  le  stesse
   modalita'.