(Statuto-art. 17)
                             Articolo 17 
Questioni relative alla procedibilita' 
1. Con riferimento al decimo  comma  del  preambolo  ed  all'articolo
   primo del presente Statuto, la  Corte  dichiara  improcedibile  il
   caso se: 
a) sullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o  procedimenti
   penali condotti da uno Stato che ha su di  esso  giurisdizione,  a
   meno che tale Stato non intenda iniziare le  indagini  ovvero  non
   abbia la capacita' di svolgerle correttamente o  di  intentare  un
   procedimento; 
b) lo stesso e' stato oggetto di indagini condotte da uno  Stato  che
   ha su di  esso  giurisdizione  e  tale  Stato  ha  deciso  di  non
   procedere nei confronti della persona interessata a  meno  che  la
   decisione   non   costituisca   il   risultato   del   rifiuto   o
   dell'incapacita' dello Stato di procedere correttamente; 
c) la persona interessata e' gia' stata  giudicata  per  la  condotta
   oggetto della denunzia e non e non  puo'  essere  giudicata  dalla
   Corte a norma dell'articolo 20, paragrafo 3; 
d) il fatto non e' di gravita' sufficiente da giustificare  ulteriori
azioni da parte della Corte. 
2. Al fine di  decidere  se  ricorre  in  specifiche  fattispecie  il
   difetto di  volonta'  dello  Stato,  la  Corte  valuta  se,  avuto
   riguardo  alle  garanzie  giudiziarie  riconosciute  dal   diritto
   internazionale sussistono una o piu' delle seguenti circostanze : 
a) il procedimento e' o e' stato condotto, ovvero la decisione  dello
   Stato e' stata adottata, nell'intento  di  proteggere  la  persona
   interessata  dalla  responsabilita'  penale  per  i   crimini   di
   competenza della Corte indicati nell'articolo 5; 
b) il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato che,  date  le
   circostanze, e' incompatibile con il fine di assicurare la persona
   interessata alla giustizia; 
c) il  procedimento  non  e'  stato,  o  non  e'  condotto  in   modo
   indipendente o imparziale, ed e' stato, o e' condotto in modo tale
   da essere - date le circostanze - incompatibile  con  il  fine  di
   assicurare la persona interessata alla giustizia. 
3. Al  fine  di  decidere  se  ricorre  in   specifiche   fattispecie
   l'incapacita' dello Stato, la Corte  valuta  se,  a  causa  di  un
   totale o sostanziale collasso ovvero  della  indisponibilita'  del
   proprio  sistema  giudiziario  interno,  lo  Stato  non  abbia  la
   capacita' di ottenere la  presenza  dell'imputato  o  le  prove  e
   testimonianze necessarie,  ovvero  sia  in  qualunque  altro  modo
   incapace a svolgere il procedimento instaurato.