Articolo 18 Decisione preliminare in ordine alla procedibilita' 1. Quando alla Corte e' stata segnalata una situazione ai sensi dell'articolo 13, capoverso a) ed il Procuratore ha determinato che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla base degli articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso procuratore ne da' notifica a tutti gli Stati Parte ed a quegli Stati i che, in considerazione delle informazioni disponibili sarebbero ordinariamente forniti di giurisdizione sui crimini in oggetto. Il Procuratore puo' informare a tali Stati in via riservata, e, se lo ritiene necessario per la protezione delle persone, per prevenire la distruzione delle prove o per impedire che le persone si rendano latitanti, puo' limitare l'ampiezza delle informazioni fornite agli Stati. 2. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, lo Stato puo' informare la Corte del fatto che sta conducendo o che ha condotto indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti nella propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono essere costitutivi dei crimini indicati nell'articolo 5 e che sono in rapporto con le informazioni notificate agli Stati. Su richiesta di tale Stato, il Procuratore sospende le proprie indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno che la Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore, non decida di autorizzare le indagini. 3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle condotte dallo Stato puo' essere riesaminata dal Procuratore stesso trascorsi sei mesi dalla data della sua adozione, o in qualunque momento, qualora si sia verificato un rilevante mutamento delle circostanze per motivi attinenti al rifiuto o all'incapacita' dello Stato di condurre le indagini. 4. Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre impugnazione avanti la Camera d'appello contro la decisione adottata dalla Camera Preliminare in conformita' dell'articolo 82, paragrafo 2. L'appello puo' essere trattato con procedura d'urgenza. 5. Quando ha sospeso le indagini come previsto al paragrafo 2, il Procuratore puo' richiedere che lo Stato interessato lo informi periodicamente dei progressi delle proprie indagini e di ogni procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a tali richieste senza indebito ritardo. 6. Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in qualsiasi momento quando le indagini sono sospese ai sensi del presente articolo, il Procuratore puo', eccezionalmente richiedere alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di indagine necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si presenti una opportunita' irripetibile di raccogliere importanti d'elementi di prova o sussista un rilevante rischio che tali elementi di prova possano successivamente non essere disponibili. 7. Lo Stato che ha proposto impugnazione ai sensi del presente articolo contro una decisione della Camera Preliminare puo' eccepire l'improcedibillita' del caso ai sensi dell'articolo 19, sulla base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante mutamento delle circostanze.