(Statuto-art. 18)
                             Articolo 18 
Decisione preliminare in ordine alla procedibilita' 
1. Quando alla Corte e'  stata  segnalata  una  situazione  ai  sensi
   dell'articolo 13, capoverso a) ed il  Procuratore  ha  determinato
   che vi sono elementi  che  giustificano  l'inizio  delle  indagini
   ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla  base  degli
   articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso procuratore ne da' notifica
   a tutti gli Stati Parte ed a quegli Stati i che, in considerazione
   delle informazioni disponibili sarebbero ordinariamente forniti di
   giurisdizione  sui  crimini  in  oggetto.  Il   Procuratore   puo'
   informare a  tali  Stati  in  via  riservata,  e,  se  lo  ritiene
   necessario per la  protezione  delle  persone,  per  prevenire  la
   distruzione delle prove o per impedire che le persone  si  rendano
   latitanti, puo' limitare  l'ampiezza  delle  informazioni  fornite
   agli Stati. 
2. Entro un mese dalla ricezione di  tale  notifica,  lo  Stato  puo'
   informare la Corte del fatto che sta conducendo o che ha  condotto
   indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti  nella
   propria giurisdizione in relazione ad atti criminali  che  possono
   essere costitutivi dei crimini indicati nell'articolo 5 e che sono
   in  rapporto  con  le  informazioni  notificate  agli  Stati.   Su
   richiesta di  tale  Stato,  il  Procuratore  sospende  le  proprie
   indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno  che  la
   Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore,  non  decida  di
   autorizzare le indagini. 
3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di  quelle
   condotte dallo  Stato  puo'  essere  riesaminata  dal  Procuratore
   stesso trascorsi sei mesi dalla data  della  sua  adozione,  o  in
   qualunque  momento,  qualora  si  sia  verificato   un   rilevante
   mutamento delle circostanze per  motivi  attinenti  al  rifiuto  o
   all'incapacita' dello Stato di condurre le indagini. 
4. Lo  Stato  interessato   o   il   Procuratore   possono   proporre
   impugnazione  avanti  la  Camera  d'appello  contro  la  decisione
   adottata dalla Camera Preliminare in conformita' dell'articolo 82,
   paragrafo  2.  L'appello  puo'  essere  trattato   con   procedura
   d'urgenza. 
5. Quando ha sospeso le indagini come previsto  al  paragrafo  2,  il
   Procuratore puo' richiedere che lo Stato  interessato  lo  informi
   periodicamente dei progressi delle  proprie  indagini  e  di  ogni
   procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a
   tali richieste senza indebito ritardo. 
6. Durante l'attesa di una decisione della Camera  Preliminare  o  in
   qualsiasi momento quando le indagini sono  sospese  ai  sensi  del
   presente articolo, il Procuratore puo', eccezionalmente richiedere
   alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere  gli  atti  di
   indagine necessari allo scopo di preservare le prove,  qualora  si
   presenti una opportunita' irripetibile di  raccogliere  importanti
   d'elementi di prova o  sussista  un  rilevante  rischio  che  tali
   elementi di prova possano successivamente non essere disponibili. 
7. Lo Stato che  ha  proposto  impugnazione  ai  sensi  del  presente
   articolo  contro  una  decisione  della  Camera  Preliminare  puo'
   eccepire l'improcedibillita' del caso ai sensi  dell'articolo  19,
   sulla base di ulteriori fatti  significativi  o  di  un  rilevante
   mutamento delle circostanze.