Articolo 19 Questioni pregiudiziali sulla competenza della Corte e la procedibilita' del caso. 1. La Corte accerta la propria competenza su qualsiasi caso portato dinanzi ad essa. La Corte puo' d'ufficio pronunziarsi sulla procedibilita' del caso in conformita' all'articolo 17; 2. Eccezioni in ordine alla procedibilita' del caso, fondate sui motivi indicati nell'articolo 17, ovvero eccezioni in' ordine alla competenza della Corte possono essere proposte da: a) l'imputato o colui nei confronti del quale e' stato emesso ai sensi dell'articolo 58 un mandato d'arresto o di comparizione; b) lo Stato che ha giurisdizione riguardo al crimine in esame , per via del fatto che su tale caso sta conducendo o ha gia' condotto indagini o procedimenti penali; o c) Lo Stato del quale sia richiesta, ai sensi dell'articolo 12, l'accettazione della competenza. 3. Il Procuratore puo' richiedere alla Corte di pronunziarsi sulla questione di competenza o di procedibilita'. Nei procedimenti relativi alla competenza o alla procedibilita', anche coloro che hanno segnalato la situazione ai sensi dell'articolo 13 e le vittime del crimine possono presentare osservazioni alla Corte. 4. L'improcedibilita' di un caso o l'incompetenza della Corte possono essere eccepite per una sola volta dalle persone o dagli Stati indicati nelle disposizioni del paragrafo 2. L'eccezione deve essere proposta prima o nel momento iniziale del processo. In circostanze eccezionali, la Corte puo' autorizzare che l'eccezione sia proposta piu' di una volta o in momento successivo alla fase di apertura del processo. Le eccezioni di improcedibilita' proposte nella fase di apertura del processo o successivamente con l'autorizzazione della Corte possono essere fondate esclusivamente sull'articolo 17, paragrafo 1, lettera c). 5. Gli Stati indicati alle disposizioni del paragrafo 2, capoversi b) e c) devono proporre l'eccezione il prima possibile. 6. Prima della conferma delle imputazioni le eccezioni sulla procedibilita' del caso e sulla competenza della Corte devono essere proposte alla Camera Preliminare. Dopo la convalida delle imputazioni le stesse devono essere proposte alla Camera di primo grado. Le decisioni sulla competenza o la procedibilita' possono essere impugnate avanti la Camera d'Appello in conformita' all'articolo 82. 7. Se lo Stato di cui al paragrafo 2, capoversi b) o c) propone un'eccezione il Procuratore sospende le indagini sino a che la Corte non abbia adottato una decisione in conformita' dell'articolo 17. 8. Pendente la decisione della Corte, il Procuratore puo' richiedere alla stessa l'autorizzazione: a) a compiere gli atti di indagine necessari indicati nell'articolo 18 paragrafo 6; b) ad assumere dichiarazioni o deposizioni o testimonianze da testimoni, o a completare la raccolta e l'esame degli elementi di prova che abbiano avuto inizio prima della proposizione dell'eccezione; e c) ad impedire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro nei cui confronti il Procuratore ha gia' richiesto un mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 58 si rendano latitanti. 9. La proposizione dell'eccezione non incide sulla validita' degli atti compiuti in precedenza dal Procuratore, o degli ordini o dei mandati emessi in precedenza dalla Corte. 10. Se la Corte ha dichiarato l'improcedibilita' del caso ai sensi dell'articolo 17, il Procuratore puo' avanzare richiesta per la revisione della decisione qualora accerti pienamente il verificarsi di fatti nuovi che abbiano fatto venire meno le ragioni sulle quali si fondava la precedente dichiarazione di improcedibilita' del caso adottata ai sensi dell'articolo 17. 11. Se il Procuratore, con riferimento a quanto indicato nell'articolo 17, sospende le indagini puo' richiedere che lo Stato interessato lo informi sullo svolgimento della procedura. Tali notizie devono essere , a richiesta dello Stato in oggetto, tenute riservate. Se successivamente il Procuratore decide di procedere alle indagini deve darne formale notizia allo Stato la cui procedura era all'origine della sospensione.