(Statuto-art. 19)
                             Articolo 19 
Questioni  pregiudiziali  sulla   competenza   della   Corte   e   la
procedibilita' del caso. 
1. La Corte accerta la propria competenza su qualsiasi  caso  portato
dinanzi ad essa. 
La Corte puo' d'ufficio pronunziarsi sulla procedibilita' del caso in
conformita' all'articolo 17; 
2. Eccezioni in ordine alla  procedibilita'  del  caso,  fondate  sui
   motivi indicati nell'articolo 17, ovvero eccezioni in' ordine alla
   competenza della Corte possono essere proposte da: 
a) l'imputato o colui nei confronti del  quale  e'  stato  emesso  ai
sensi dell'articolo 58 un mandato d'arresto o di comparizione; 
b) lo Stato che ha giurisdizione riguardo al crimine in esame  ,  per
   via del fatto che su tale caso sta conducendo o ha  gia'  condotto
   indagini o procedimenti penali; o 
c) Lo Stato del quale  sia  richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  12,
l'accettazione della competenza. 
3. Il Procuratore puo' richiedere alla Corte  di  pronunziarsi  sulla
   questione di competenza  o  di  procedibilita'.  Nei  procedimenti
   relativi alla competenza o alla procedibilita', anche  coloro  che
   hanno segnalato la situazione  ai  sensi  dell'articolo  13  e  le
   vittime del crimine possono presentare osservazioni alla Corte. 4.
   L'improcedibilita' di un caso o l'incompetenza della Corte possono
   essere eccepite per una sola volta dalle  persone  o  dagli  Stati
   indicati nelle disposizioni  del  paragrafo  2.  L'eccezione  deve
   essere proposta prima o nel  momento  iniziale  del  processo.  In
   circostanze eccezionali, la Corte puo' autorizzare che l'eccezione
   sia proposta piu' di una volta o in momento successivo  alla  fase
   di  apertura  del  processo.  Le  eccezioni  di   improcedibilita'
   proposte nella fase di apertura del processo o successivamente con
   l'autorizzazione della Corte possono essere fondate esclusivamente
   sull'articolo 17, paragrafo 1, lettera c). 
5. Gli Stati indicati alle disposizioni del paragrafo 2, capoversi b)
e c) devono proporre l'eccezione il prima possibile. 
6. Prima  della  conferma  delle  imputazioni  le   eccezioni   sulla
   procedibilita' del caso e  sulla  competenza  della  Corte  devono
   essere proposte alla Camera Preliminare. Dopo la  convalida  delle
   imputazioni le stesse devono essere proposte alla Camera di  primo
   grado. Le decisioni sulla competenza o la  procedibilita'  possono
   essere  impugnate  avanti  la  Camera  d'Appello  in   conformita'
   all'articolo 82. 
7. Se lo Stato di cui al paragrafo  2,  capoversi  b)  o  c)  propone
   un'eccezione il Procuratore sospende le indagini  sino  a  che  la
   Corte  non   abbia   adottato   una   decisione   in   conformita'
   dell'articolo 17. 
8. Pendente la decisione della Corte, il Procuratore puo'  richiedere
alla stessa l'autorizzazione: 
a) a compiere gli atti di indagine necessari  indicati  nell'articolo
18 paragrafo 6; 
b) ad  assumere  dichiarazioni  o  deposizioni  o  testimonianze   da
   testimoni, o a completare la raccolta e l'esame degli elementi  di
   prova  che  abbiano  avuto   inizio   prima   della   proposizione
   dell'eccezione; e 
c) ad impedire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro
   nei cui confronti il Procuratore  ha  gia'  richiesto  un  mandato
   d'arresto ai sensi dell'articolo 58 si rendano latitanti. 
9. La proposizione dell'eccezione non incide  sulla  validita'  degli
   atti compiuti in precedenza dal Procuratore, o degli ordini o  dei
   mandati emessi in precedenza dalla Corte. 
10. Se la Corte ha dichiarato l'improcedibilita' del  caso  ai  sensi
   dell'articolo 17, il Procuratore puo' avanzare  richiesta  per  la
   revisione  della   decisione   qualora   accerti   pienamente   il
   verificarsi di fatti  nuovi  che  abbiano  fatto  venire  meno  le
   ragioni sulle quali si  fondava  la  precedente  dichiarazione  di
   improcedibilita' del caso adottata ai sensi dell'articolo 17. 
11. Se  il   Procuratore,   con   riferimento   a   quanto   indicato
   nell'articolo 17, sospende le  indagini  puo'  richiedere  che  lo
   Stato interessato lo informi sullo  svolgimento  della  procedura.
   Tali notizie devono essere , a richiesta dello Stato  in  oggetto,
   tenute riservate. Se  successivamente  il  Procuratore  decide  di
   procedere alle indagini deve darne formale notizia allo  Stato  la
   cui procedura era all'origine della sospensione.