(Statuto-art. 20)
                             Articolo 20 
Ne bis in idem 
1. Se non diversamente preveduto dal presente Statuto,  nessuno  puo'
   essere giudicato dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i
   quali e' stato precedentemente condannato o  assolto  dalla  Corte
   stessa. 
2. Nessuno puo' essere giudicato da una diversa giurisdizione per  un
   crimine indicato nell'articolo  5  per  il  quale  e'  gia'  stato
   condannato o assolto dalla Corte. 
3. Chiunque  sia  stato  precedentemente  giudicato  da  una  diversa
   giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli  articoli
   6,7,  e  8,  puo'  essere  giudicato  dalla  Corte  solo   se   il
   procedimento di fronte all'altra giurisdizione: 
a) mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilita'
penale per crimini di competenza della Corte; o 
b) in ogni caso non  era  stato  condotto  in  modo  indipendente  ed
   imparziale, nel  rispetto  delle  garanzie  previste  dal  diritto
   internazionale, ma invece era stato condotto  in  modo  da  essere
   incompatibile, date le circostanze, con il fine di  assicurare  la
   persona interessata alla giustizia.