(Statuto-art. 21)
                             Articolo 21 
Normativa applicabile 
1. La Corte applica: 
a) in primo luogo, il presente Statuto ed il Regolamento di procedura
e di prova; 
b) in secondo luogo, ove  occorra  ,  i  trattati  applicabili  ed  i
   principi e le regole di diritto  internazionale,  ivi  compresi  i
   principi consolidati  del  diritto  internazionale  dei  conflitti
   armati; 
c) in mancanza, i principi generali di diritto ricavati  dalla  Corte
   in base alla normativa interna dei sistemi  giuridici  dei  mondo,
   compresa, ove  occorra,  la  normativa  interna  degli  Stati  che
   avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purche'  tali  principi
   non siano in contrasto con il presente  Statuto,  con  il  diritto
   internazionale e con le  norme  ed  i  criteri  internazionalmente
   riconosciuti. 2. La Corte puo' applicare i principi di  diritto  e
   le norme giuridiche quali risultano dall'interpretazione fornitane
   nelle  proprie   precedenti   decisioni.   3.   L'applicazione   e
   l'interpretazione del  diritto  ai  sensi  del  presente  articolo
   devono   essere    compatibili    con    i    diritti    dell'uomo
   internazionalmente riconosciuti e devono essere  effettuate  senza
   alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere sessuale
   come definito nell'articolo 7, paragrafo 3, l'eta', la  razza,  il
   colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni  politiche
   o le altre opinioni, la nazionalita', l'origine etnica o  sociale,
   le  condizioni  economiche,  la  nascita  o  le  altre  condizioni
   personali.