(Statuto-art. 5)
                             Articolo 5 
                  Crimini di competenza della Corte 
1. La competenza della Corte  e'  limitata  ai  crimini  piu'  gravi,
   motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale. La  Corte
   ha competenza, in  forza  del  presente  Statuto,  per  i  crimini
   seguenti: 
a) crimine di genocidio; 
b) crimini contro l'umanita'; 
c) crimini di guerra; 
d) crimine di aggressione. 
2. La Corte esercitera' il proprio potere giurisdizionale sul crimine
   di aggressione successivamente all'adozione  in  conformita'  agli
   articoli 121 e 123, della disposizione che definira' tale  crimine
   e stabilira' le condizioni alle quali la Corte  potra'  esercitare
   il proprio potere giurisdizionale  su  tale  crimine.  Tale  norma
   dovra' essere compatibile con le  disposizioni  in  materia  della
   Carta delle Nazioni Unite.