Articolo 5 Crimini di competenza della Corte 1. La competenza della Corte e' limitata ai crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti: a) crimine di genocidio; b) crimini contro l'umanita'; c) crimini di guerra; d) crimine di aggressione. 2. La Corte esercitera' il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente all'adozione in conformita' agli articoli 121 e 123, della disposizione che definira' tale crimine e stabilira' le condizioni alle quali la Corte potra' esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovra' essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.