(Statuto-art. 6)
                             Articolo 6 
Crimine di genocidio 
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende  uno
   dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o
   in parte, un gruppo nazionale, etnico,  razziale  o  religioso,  e
   precisamente: 
a) uccidere membri del gruppo; 
b) cagionare  gravi  lesioni  all'integrita'  fisica  o  psichica  di
persone appartenenti al gruppo; 
c) sottoporre  deliberatamente  persone  appartenenti  al  gruppo   a
   condizioni di vita  tali  da  comportare  la  distruzione  fisica,
   totale o parziale, del gruppo stesso; 
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; 
e) trasferire con la forza  bambini  appartenenti  al  gruppo  ad  un
gruppo diverso;