(Statuto-art. 8)
                             Articolo 8 
Crimini di guerra 
1. La Corte ha competenza a  giudicare  sui  crimini  di  guerra,  in
   particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno
   politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su
   larga scala. 
2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra" 
a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto  1949,
   vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o
   beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra: 
     i) omicidio volontario; 
       ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti 
     biologici; 
       iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi 
     lesioni all'integrita' fisica o alla salute; 
       iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da 
     necessita' militari e compiute su larga  scala  illegalmente  ed
arbitrariamente; 
       v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona 
     protetta a prestare servizio nelle forze armate di  una  potenza
nemica; 
       vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra 
     persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale, 
     viii) cattura di ostaggi. 
b) Altre  gravi  violazioni  delle  leggi  e  degli  usi  applicabili
   all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei
   conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti: 
       i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili 
     in quanto tali o contro civili  che  non  prendano  direttamente
parte alle ostilita'; 
       ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprieta' civili 
     e cioe' proprieta' che non siano obiettivi militari; 
       iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, 
     istallazioni materiale, unita' o veicoli utilizzati nell'ambito 
     di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della 
     pace in conformita' della Carta delle Nazioni Unite, nella 
     misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione 
     accordata ai civili ed  alle  proprieta'  civili  prevedute  dal
diritto internazionale dei conflitti, armati; 
       iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che 
     gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra 
     la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprieta' 
     civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente 
     naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme
dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti; 
       v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, citta', 
     abitazioni  o  costruzioni  che  non  siano  difesi  e  che  non
costituiscano obiettivo militari; 
       vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi 
     o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si  siano  arresi  senza
condizioni; 
       vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera 
     o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle 
     Nazioni Unite nonche' degli emblemi distintivi della Convenzione 
     di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di  vite  umane  o
gravi lesioni personali; 
       viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della 
     potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei 
     territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta 
     o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno
o all'esterno di tale territorio; 
       ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati 
     al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi 
     umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono 
     riuniti i malati ed i feriti  purche'  tali  edifici  non  siano
utilizzati per fini militari; 
       x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a 
     mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di 
     qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle 
     persone coinvolte ne' compiuti nel loro interesse, che cagionano
la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; 
       xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla 
     nazione o l'esercito nemico; 
       xii) dichiarare che nessuno avra' salva la vita; 
     xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la 
     confisca o la distruzione non  siano  imperativamente  richieste
dalle necessita' della guerra; 
       xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio 
     diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica; 
       xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al 
     servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a 
     prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio
paese; 
     xvi) saccheggiare citta' o localita', ancorche' prese d'assalto;
xvii) utilizzare veleno o armi velenose; 
       xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili 
     e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi; 
       xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono 
     facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con 
     l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o
quelli perforati ad intaglio; 
       xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di 
     combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni 
     superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro 
     natura in modo indiscriminato in violazione del diritto 
     internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi 
     siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra 
     quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a
mezzo di un emendamento adottato in conformita' delle 
disposizioni in materia contenute negli  articoli  121  e  123.  xxi)
          violare la dignita' della persona, in particolare 
     utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; 
       xxii) stuprare, ridurre in schiavitu' sessuale costringere 
     alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione 
     e  commettere  qualsiasi  altra  forma  di   violenza   sessuale
costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; 
       xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona 
     protetta per evitare che taluni  siti,  zone  o  forze  militari
divengano il bersaglio di operazioni militari; 
       xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, 
     materiali, personale ed unita' e mezzi di trasporto sanitari che 
     usino, in conformita' con il diritto internazionale, gli emblemi
distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; 
       xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i 
     civili privandoli dei beni indispensabili alla loro 
     sopravvivenza,  ed  in  particolare   impedire   volontariamente
l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; 
       xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di eta' inferiore ai 
     quindici anni nelle forze armate nazionali o  farli  partecipare
attivamente alle ostilita'; 
c) In ipotesi di conflitto armato non di'  carattere  internazionale,
   gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni  di
   Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di  seguito
   enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente
   alle ostilita', ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno
   deposto le armi  e  coloro  persone  che  non  sono  in  grado  di
   combattere  per  malattia,  ferite,  stato  di  detenzione  o  per
   qualsiasi altra causa: 
       i) Atti di violenza contro la vita e l'integrita' della 
     persona,  in  particolare  tutte  le  forme  di   omicidio,   le
mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; 
       ii) violare la dignita' personale, in particolare trattamenti 
     umilianti e degradanti; 
     iii) prendere ostaggi; 
       iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo 
     giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che 
     offre tutte le garanzie  giudiziarie  generalmente  riconosciute
come indispensabili. 
d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati  non
   di carattere internazionale non si  applica  quindi  a  situazioni
   interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di  violenza
   sporadici o isolati di natura analoga. 
e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli  usi  applicabili
   all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei
   conflitti amati non di carattere internazionale, vale  a  ire  uno
   dei seguenti atti: 
       i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili 
     in quanto tali o contro civili  che  non  prendano  direttamente
parte elle ostilita'; 
       ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, 
     materiali, personale ed unita' e mezzi di trasporto sanitari, 
     che usino in  conformita'  con  il  diritto  internazionale  gli
emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; 
       iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale 
     installazioni materiale, unita' o veicoli utilizzati nell'ambito 
     di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della 
     pace in conformita' della Carta delle Nazioni Unite, nella 
     misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione 
     accordata ai civili ed  alle  proprieta'  civili  prevedute  dal
diritto internazionale dei conflitti armati; 
       iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati 
     al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi 
     umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti 
     i malati ed i feriti purche' tali edifici non  siano  utilizzati
per fini militari; 
       v) saccheggiare citta' o localita' ancorche' prese d'assalto; 
     vi) stuprare, ridurre in schiavitu' sessuale costringere alla 
     prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e 
     commettere  qualsiasi   altra   forma   di   violenza   sessuale
costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; 
       vii) reclutare o arruolare fanciulli di eta' inferiore ai 
     quindici anni nelle forze armate nazionali o  farli  partecipare
attivamente alle ostilita'; 
       viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione 
     civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano 
     la  sicurezza  dei  civili  coinvolti  o  inderogabili   ragioni
militari; 
     ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario; 
     x) dichiarare che nessuno avra' salva la vita; 
     xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario 
     a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di 
     qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle 
     persone interessate ne' compiuti nel loro interesse, che 
     cagionano la morte di tali persone o ne  danneggiano  gravemente
la salute; 
       xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che 
     la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste
dalle necessita' del conflitto; 
f) il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non
   di  carattere  internazionale  e  pertanto  non  si  applica  alle
   situazioni di tensione e di disordine interne,  quali  sommosse  o
   atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti  analoghi.  Si
   applica ai conflitti armati che si verificano  nel  territorio  di
   uno Stato ove si svolga un  prolungato  conflitto  armato  tra  le
   forze armate governative e gruppi armati organizzati  o  tra  tali
   gruppi. 
3. Nulla di quanto contenuto  nelle  disposizioni  del  paragrafo  2,
   capoversi c) e d) puo' avere incidenza sulle  responsabilita'  dei
   governi di mantenere o ristabilire l'ordine  pubblico  all'interno
   dello Stato o di difendere l'unita'  e  l'integrita'  territoriale
   dello Stato con ogni mezzo legittimo.