(Statuto-art. 9)
                             Articolo 9 
Elementi costitutivi dei crimini 
1. Gli elementi costitutivi dei crimini sono di ausilio per la  Corte
   nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6,7  ed  8
   del presente Statuto, che devono  essere  adottati  dall'Assemblea
   degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri. 
2. Modifiche agli elementi costitutivi  dei  crimini  possono  essere
proposte da: 
a) uno Stato Parte; 
b) i giudici con decisione a maggioranza assoluta; 
c) il Procuratore. 
Le modifiche  sono  approvate  dall'Assemblea  degli  Stati  Parte  a
maggioranza di due terzi dei membri. 
3. Gli elementi costitutivi dei crimini e le  modifiche  allo  stesso
devono essere compatibili con il presente Statuto.