Articolo 9 Elementi costitutivi dei crimini 1. Gli elementi costitutivi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6,7 ed 8 del presente Statuto, che devono essere adottati dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri. 2. Modifiche agli elementi costitutivi dei crimini possono essere proposte da: a) uno Stato Parte; b) i giudici con decisione a maggioranza assoluta; c) il Procuratore. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri. 3. Gli elementi costitutivi dei crimini e le modifiche allo stesso devono essere compatibili con il presente Statuto.