Articolo 11 Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni 1. Il personale delle Sezioni resta assoggettato al regime previdenziale al quale e' gia' iscritto. 2. In mancanza di tale assoggettamento, il personale di cui trattasi, per la durata della sua permanenza in Italia, potra' essere assicurato ai sensi della legislazione italiana. 3. Il personale delle Sezioni di ogni Partecipante Ufficiale e i loro familiari devono essere in possesso di idonea copertura sanitaria rappresentata da una o piu' delle seguenti opzioni: a) per i cittadini dei Paesi UE, Spazio Economico Europeo, Svizzera nonche' di quelli con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale, dai relativi attestati di diritto emessi ai sensi della normativa dell'Unione Europea ovvero della specifica convenzione bilaterale; b) nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN); c) dalla titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria che, corredata della traduzione ufficiale in lingua italiana, sia portata a conoscenza delle competenti Autorita' nazionali almeno tre mesi prima dell'ingresso in Italia, riporti i dati necessari per la richiesta di rimborso all'istituto emittente, l'attestazione relativa alla validita' in Italia per tutta la durata della presenza dei titolari sul territorio nazionale nonche' l'attestazione relativa alla copertura di tutti i rischi sanitari con riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera incluse nei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione nazionale vigente. 4. A fronte dell'esibizione della documentazione relativa alla predetta copertura sanitaria, le strutture del SSN erogheranno gratuitamente la prestazione, fermo restando l'onere a carico del fruitore di corrispondere la quota di partecipazione alla spesa prevista dalla legislazione nazionale vigente.