(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
                       Personale delle Sezioni 
 
1. Il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza  italiana
o la residenza  nel  territorio  italiano  gode  per  il  periodo  di
permanenza in Italia dei seguenti privilegi: 
   a) esenzione da ogni  forma  di  tassazione  diretta  sui  salari,
emolumenti, indennita'  corrisposti  dal  Commissariato  Generale  di
Sezione o per conto di esso; 
   b) esenzione da ogni  forma  di  tassazione  diretta  sul  reddito
prodotto al di fuori della Repubblica Italiana; 
   c)esenzione per se stessi,  i  propri  coniugi  e  i  familiari  a
carico, dalle restrizioni sull'immigrazione  e  dalle  formalita'  di
registrazione degli stranieri; 
   d) liberta' di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o
altrove titoli esteri, valuta straniera o conti di qualsiasi  valuta.
Tale personale potra' liberamente portare i suoi titoli esteri  o  la
sua valuta estera fuori del territorio della  Repubblica  Italiana  o
effettuare trasferimenti all'estero; 
   e)  importazione  in  franchigia  doganale  e  senza   divieti   e
restrizioni - per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla  sua
presa in servizio presso il  Commissariato  Generale  di  Sezione  in
Italia e riferita ad una spedizione - della  propria  mobilia  e  dei
propri effetti personali, compreso un veicolo. Tale veicolo e' esente
dall'imposta   provinciale   di   trascrizione    e    dalla    tassa
automobilistica di possesso sui veicoli. 
2. In assenza di intese esplicite circa  il  numero  dei  membri  del
personale di ogni singola Sezione, lo Stato  ospitante  puo'  esigere
che questo sia mantenuto nei  limiti  corrispondenti  alle  effettive
esigenze della Sezione stessa.