Articolo 12 Personale delle Sezioni 1. Il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano gode per il periodo di permanenza in Italia dei seguenti privilegi: a) esenzione da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennita' corrisposti dal Commissariato Generale di Sezione o per conto di esso; b) esenzione da ogni forma di tassazione diretta sul reddito prodotto al di fuori della Repubblica Italiana; c)esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; d) liberta' di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove titoli esteri, valuta straniera o conti di qualsiasi valuta. Tale personale potra' liberamente portare i suoi titoli esteri o la sua valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero; e) importazione in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla sua presa in servizio presso il Commissariato Generale di Sezione in Italia e riferita ad una spedizione - della propria mobilia e dei propri effetti personali, compreso un veicolo. Tale veicolo e' esente dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli. 2. In assenza di intese esplicite circa il numero dei membri del personale di ogni singola Sezione, lo Stato ospitante puo' esigere che questo sia mantenuto nei limiti corrispondenti alle effettive esigenze della Sezione stessa.