Articolo 13 Riconoscimento delle patenti di guida 1. Il personale delle Sezioni, al pari di ogni conducente munito di patente di guida rilasciata da uno Stato estero appartenente all'Unione europea, puo' condurre in Italia con detta patente senza alcun altro obbligo. 2. Il personale delle Sezioni munito di patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea puo' condure in Italia veicoli per i quali e' valida la propria patente purche' non sia residente in Italia da oltre un anno. La patente, in questo caso, deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche e consolari italiane del Paese in cui e' stata rilasciata ovvero dal permesso internazionale di guida.