(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
                Riconoscimento delle patenti di guida 
 
1. Il personale delle Sezioni, al pari di ogni conducente  munito  di
patente  di  guida  rilasciata  da  uno  Stato  estero   appartenente
all'Unione europea, puo' condurre in Italia con detta  patente  senza
alcun altro obbligo. 
2. Il personale delle Sezioni munito di patente di  guida  rilasciata
da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea puo'  condure
in Italia veicoli per i quali e' valida la  propria  patente  purche'
non sia residente in Italia da oltre un anno. La patente,  in  questo
caso, deve essere  accompagnata  da  traduzione  in  lingua  italiana
certificata conforme al testo originale dalle autorita'  diplomatiche
e consolari italiane del Paese in cui e' stata rilasciata ovvero  dal
permesso internazionale di guida.