(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
  Frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari 
 
1. Qualora richiesto, le istituzioni scolastiche e paritarie di  ogni
ordine  e  grado,  site  nella  Regione  Lombardia,  sono  tenute  ad
accogliere, anche in corso d'anno, i familiari a carico del personale
dei Commissariati Generali  di  Sezione,  nei  limiti  delle  risorse
preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente. 
2. Per il periodo di permanenza nella scuola italiana, allo  studente
straniero viene richiesta, oltre alla polizza assicurativa che  copra
le spese per cure mediche e ricoveri, una polizza che copra i  rischi
derivanti da infortuni  e  da  responsabilita'  civile  per  danni  e
relativi oneri legali. 
3. Al termine del soggiorno l'istituzione scolastica che ha  ospitato
lo studente straniero rilascia un  attestato  di'  frequenza  da  cui
risulti l'attivita' didattica  compiuta  e  le  conoscenze  acquisite
dall'alunno. 
4. Lo Stato ospitante promuovera' presso  gli  Atenei  della  Regione
Lombardia azioni di mobilita' volte ad  accogliere,  nell'ambito  dei
propri percorsi formativi, gli studenti universitari,  familiari  del
personale dei Commissariati Generali di Sezione.