Articolo 14 Frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari 1. Qualora richiesto, le istituzioni scolastiche e paritarie di ogni ordine e grado, site nella Regione Lombardia, sono tenute ad accogliere, anche in corso d'anno, i familiari a carico del personale dei Commissariati Generali di Sezione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente. 2. Per il periodo di permanenza nella scuola italiana, allo studente straniero viene richiesta, oltre alla polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri, una polizza che copra i rischi derivanti da infortuni e da responsabilita' civile per danni e relativi oneri legali. 3. Al termine del soggiorno l'istituzione scolastica che ha ospitato lo studente straniero rilascia un attestato di' frequenza da cui risulti l'attivita' didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall'alunno. 4. Lo Stato ospitante promuovera' presso gli Atenei della Regione Lombardia azioni di mobilita' volte ad accogliere, nell'ambito dei propri percorsi formativi, gli studenti universitari, familiari del personale dei Commissariati Generali di Sezione.