(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
          Prerogative dei Commissariati Generali di Sezione 
 
1. Lo Stato ospitante riconosce ai Commissariati Generali di  Sezione
il potere, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, di: 
   a) stipulare contratti, 
   b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili, 
   c) stare in giudizio. 
2. Ai sensi della Convenzione, i Commissariati  Generali  di  Sezione
sono rappresentati dal Commissario Generale  di  Sezione  o,  in  sua
assenza, dal Commissario Generale Vicario.