(( Articolo 10 - Organismo di coordinamento 1 Le Parti designano o istituiscono uno o piu' organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati. 2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII. 3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacita' di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti. ))