(Convenzione-art. 11)
(( Articolo 11 - Raccolta dei dati e ricerca 
 
  1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si
impegnano a: 
  a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici  disaggregati
pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma  di  violenza  che
rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione; 
  b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che  rientrano
nel campo di applicazione della  presente  Convenzione,  al  fine  di
studiarne le  cause  profonde  e  gli  effetti,  la  frequenza  e  le
percentuali  delle  condanne,  come  pure  l'efficacia  delle  misure
adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. 
  2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla  popolazione,
a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza  e  le
tendenze  di  ogni  forma  di  violenza  che  rientra  nel  campo  di
applicazione della presente Convenzione. 
  3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato  all'articolo
66 della presente Convenzione le informazioni raccolte  conformemente
al presente articolo, per stimolare la cooperazione e  permettere  un
confronto a livello internazionale. 
  4  Le   Parti   vigilano   affinche'   le   informazioni   raccolte
conformemente al presente articolo siano  messe  a  disposizione  del
pubblico. ))