(Convenzione-art. 7)
(( Articolo 7 - Politiche globali e coordinate 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per predisporre e attuare  politiche  nazionali  efficaci,
globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate
a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo
di applicazione della presente Convenzione  e  fornire  una  risposta
globale alla violenza contro le donne. 
  2 Le Parti si accertano che le politiche  di  cui  al  paragrafo  1
pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e  siano
attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le
istituzioni e le organizzazioni pertinenti. 
  3 Le  misure  adottate  in  virtu'  del  presente  articolo  devono
coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti  pertinenti,  quali  le
agenzie governative, i parlamenti e le autorita' nazionali, regionali
e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela  dei  diritti
umani e le organizzazioni della societa' civile. ))