Articolo 2 Ciascuna Parte si impegna a porre in atto, secondo le modalita' proprie di ciascun Stato, un regime legislativo di tutela del patrimonio archeologico che preveda: i. la gestione di un inventario del suo patrimonio archeologico nonche' la classificazione dei monumenti o delle zone protette; ii. la costituzione di zone di riserva archeologiche, anche senza vestigi apparenti in superficie o sotto le acque, ai fini della conservazione di testimonianze materiali per l'esame delle generazioni future; iii. l'obbligo per il ritrovatore di segnalare alle autorita' competenti la scoperta accidentale di elementi del patrimonio archeologico e di metterli a disposizione per esame.