(Convenzione-art. 2)
  Articolo 2 
 
  Ciascuna Parte si impegna a porre in  atto,  secondo  le  modalita'
proprie di  ciascun  Stato,  un  regime  legislativo  di  tutela  del
patrimonio archeologico che preveda: 
  i. la gestione di un inventario  del  suo  patrimonio  archeologico
nonche' la classificazione dei monumenti o delle zone protette; 
  ii. la costituzione di zone di riserva archeologiche,  anche  senza
vestigi apparenti in superficie o  sotto  le  acque,  ai  fini  della
conservazione  di   testimonianze   materiali   per   l'esame   delle
generazioni future; 
  iii. l'obbligo per  il  ritrovatore  di  segnalare  alle  autorita'
competenti  la  scoperta  accidentale  di  elementi  del   patrimonio
archeologico e di metterli a disposizione per esame.