(Convenzione-art. 3)
  Articolo 3 
 
  In vista di preservare il patrimonio archeologico e di garantire il
significato scientifico delle  operazioni  di  ricerca  archeologica,
ciascuna Parte si impegna: 
  i. a porre in atto procedure di autorizzazione e di controllo degli
scavi nonche' altre attivita' archeologiche, al fine: 
  a. di impedire ogni scavo o spostamento illecito  di  elementi  del
patrimonio archeologico; 
  b. di assicurare che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano
intraprese in maniera scientifica, con riserva che: 
  -  siano  utilizzati  il   piu'   spesso   possibile,   metodi   di
investigazione non distruttori; 
  - gli elementi del patrimonio archeologico non vengano riesumati in
occasione di scavi o lasciati esposti durante o  dopo  questi  ultimi
senza che disposizioni adeguate siano  state  adottate  per  la  loro
preservazione, conservazione e gestione; 
  ii. a vigilare che  gli  scavi  ed  altre  tecniche  potenzialmente
distruttrici  siano  praticate  solo   da   persone   qualificate   e
specialmente abilitate; 
  iii. a sottoporre ad un' autorizzazione preliminare  specifica  nei
casi previsti dalla legislazione interna  dello  Stato  l'impiego  di
"metal-detector"  e  di   altri   strumenti   di   investigazione   o
procedimenti per la ricerca archeologica.