(Convenzione-art. 4)
  Articolo 4 
 
  Ciascuna Parte si impegna a porre in atto misure di  tutela  fisica
del  proprio  patrimonio   archeologico,   prevedendo,   secondo   le
circostanze: 
  i.l'acquisizione o la tutela con altri mezzi  appropriati,da  parte
dei poteri pubblici, di spazi destinati a costituire zone di  riserva
archeologiche 
  ii. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico,
preferibilmente nel suo luogo di origine; 
  iii. la  sistemazione  di  depositi  appropriati  per  le  vestigia
archeologiche spostate dal loro luogo di origine.