Articolo 4 Ciascuna Parte si impegna a porre in atto misure di tutela fisica del proprio patrimonio archeologico, prevedendo, secondo le circostanze: i.l'acquisizione o la tutela con altri mezzi appropriati,da parte dei poteri pubblici, di spazi destinati a costituire zone di riserva archeologiche ii. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente nel suo luogo di origine; iii. la sistemazione di depositi appropriati per le vestigia archeologiche spostate dal loro luogo di origine.