(Convenzione-art. 10)
                             Articolo 10 
 
    1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 9, le autorita' di uno
Stato contraente, nell'esercizio della loro competenza a conoscere di
un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore
che  risieda  abitualmente  in  un  altro  Stato  contraente,  o   di
annullamento del matrimonio, possono adottare, se la legge  del  loro
Stato lo consente, misure di protezione della persona o dei beni  del
minore, 
      a)  qualora,  all'inizio  della  procedura,  uno  dei  genitori
risieda  abitualmente  in  quello  Stato  e  uno  di  loro  abbia  la
responsabilita' genitoriale nei confronti del minore, e 
      b) qualora la competenza di queste autorita' ad  adottare  tali
misure sia stata  accettata  dai  genitori,  nonche'  da  ogni  altra
persona che abbia la responsabilita' genitoriale  nei  confronti  del
minore, e tale competenza sia conforme  all'interesse  superiore  del
minore. 
    2. La competenza di cui al paragrafo primo ad adottare misure  di
protezione del minore cessa non appena la decisione  che  accoglie  o
rigetta l'istanza di divorzio, separazione legale o annullamento  del
matrimonio sia divenuta irrevocabile o non appena  la  procedura  sia
terminata per un altro motivo.