Articolo 11 1. In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorita' di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti. 2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorita' competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dalla situazione. 3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo primo nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorita' di un altro Stato.