Articolo 12 1. Fatto salvo l'art. 7, le autorita' di uno Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti sono competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale ristretta a quello Stato, sempre che tali misure non siano incompatibili con quelle gia' adottate dalle autorita' competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10. 2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorita' competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 si sono pronunciate sulle misure imposte dalla situazione. 3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo primo nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto nello Stato contraente in cui sono state adottate non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorita' di un altro Stato.