(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
 
    Le misure adottate in applicazione  degli  articoli  da  5  a  10
restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando  un  mutamento
delle circostanze dovesse far  scomparire  l'elemento  sul  quale  si
basava la competenza, fintantoche' le autorita' competenti  ai  sensi
della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite.