(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
    1. Per i minori rifugiati e i minori  che,  a  seguito  di  gravi
disordini   nel   proprio   paese,   siano   trasferiti   a   livello
internazionale,  le  autorita'  dello  Stato   contraente   sul   cui
territorio tali  minori  si  vengono  a  trovare  a  causa  del  loro
trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo
dell'art. 5. 
    2. La disposizione del paragrafo precedente si applica  anche  ai
minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.