(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7 
 
    In caso di  trasferimento  o  di  mancato  ritorno  illecito  del
minore, le autorita' dello Stato contraente in cui il minore aveva la
sua residenza abituale immediatamente prima del suo  trasferimento  o
del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al  momento  in
cui il minore abbia acquisito una  residenza  abituale  in  un  altro
Stato e: 
      a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto  di
affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno;
o 
    b) il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un  periodo  di
almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o ogni
altro ente avente il diritto di  custodia  ha  conosciuto  o  avrebbe
dovuto conoscere il luogo  in  cui  si  trovava  il  minore,  nessuna
domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e
il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente. 
    Il trasferimento o il mancato ritorno del minore  e'  considerato
illecito: 
      a) se avviene in  violazione  di  un  diritto  di  affidamento,
assegnato  a  una  persona,  un'istituzione   o   ogni   altro   ente
individualmente, o congiuntamente, in base  alla  legislazione  dello
Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente
prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e 
    b) se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente
o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno,
o  avrebbe  potuto  esserlo  se  non  si  fossero   verificate   tali
circostanze. 
    Il diritto  di  affidamento  di  cui  alla  lettera  a)  puo'  in
particolare derivare  direttamente  dalla  legge,  da  una  decisione
giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base  alla
legislazione del predetto Stato. 
    3. Finche' le autorita' citate al paragrafo primo  conservano  la
loro competenza, le autorita' dello Stato contraente in cui il minore
e' stato trasferito o trattenuto  non  possono  adottare  se  non  le
misure urgenti necessarie alla protezione della persona  o  dei  beni
del minore, conformemente all'art. 11.