(Convenzione-art. 26)
                              Art. 26. 
 
  1. E' istituito il Comitato sulle sparizioni  forzate  (di  seguito
"il Comitato"), con il compito di svolgere le funzioni previste nella
presente Convenzione. Il Comitato e' formato da dieci esperti di alta
moralita'  e  di  riconosciuta  competenza  nel  campo  del   diritti
dell'uomo; essi  siedono  a  titolo  personale  e  svolgono  la  loro
funzione in modo indipendente e imparziale.  I  membri  del  Comitato
sono  eletti  dagli  Stati  Parte  seguendo  un  criterio   di   equa
distribuzione geografica. Si deve tenere conto  dell'opportunita'  di
far partecipare alle attivita'  del  Comitato  persone  con  spiccata
esperienza  in  campo  giuridico  e  di  rispettare  una   bilanciata
rappresentanza di genere. 
  2. I membri del Comitato sono eletti con voto segreto da una  lista
di persone indicate dagli Stati Parte  tra  i  propri  cittadini,  in
occasione di un'assemblea biennale degli Stati Parte convocata a tale
scopo dal Segretario generale delle Nazioni Unite. A  tale  riunione,
per la cui validita' e' richiesta la presenza  di  almeno  due  terzi
degli Stati Parte, sono eletti a membri del Comitato i candidati  che
ottengono il maggior numero di voti e  la  maggioranza  assoluta  dei
voti espressi dai rappresentati degli Stati Parte presenti e votanti. 
  3. La prima elezione ha luogo non oltre sei  mesi  dall'entrata  in
vigore della presente Convenzione. Quattro mesi prima della  data  di
ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni  Unite  invia
una lettera agli Stati Parte invitandoli a sottoporre entro tre  mesi
le loro candidature. Il Segretario generale predispone una  lista  in
ordine alfabetico di tutti i candidati, indicando gli  Stati  che  li
hanno indicati, e sottopone la lista a tutti gli Stati Parte. 
  4. I membri del Comitato sono eletti  per  un  mandato  di  quattro
anni. Possono essere rieletti soltanto per un  secondo  mandato.  Per
cinque membri eletti alla prima elezione il mandato scade tuttavia al
termine del secondo anno; immediatamente dopo la  prima  elezione,  i
nomi di questi cinque membri saranno estratti a sorte dal  presidente
dell'assemblea di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 
  5. Se un membro del Comitato muore o si  dimette  o  per  qualsiasi
ragione non puo' piu' svolgere le proprie  funzioni  nell'ambito  del
Comitato, lo Stato Parte che lo aveva candidato  indichera',  secondo
le modalita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un  proprio
cittadino quale candidato per il periodo rimanente del  mandato,  con
l'approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione
si considera ottenuta a meno che  meta'  o  piu'  degli  Stati  Parte
abbiano risposto negativamente  alla  proposta  di  nomina  entro  un
termine di  sei  settimane  a  decorrere  dalla  notificazione  della
proposta fatta dal Segretario generale. 
  6. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento di procedura. 
  7. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornisce al  Comitato
le risorse, il personale e le strutture  necessarie  per  l'effettivo
svolgimento delle sue funzioni. Il Segretario generale delle  Nazioni
Unite convoca la prima riunione del Comitato. 
  8. I membri del Comitato godono delle facilitazioni, dei  privilegi
e delle immunita' degli esperti in missione delle Nazioni Unite, come
previsto  nelle  pertinenti  disposizioni   della   Convenzione   sui
privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite. 
  9. Ogni Stato Parte collabora con il  Comitato  e  assiste  i  suoi
membri nell'adempimento del loro mandato, nei limiti in cui lo  Stato
Parte ha accettato le funzioni del Comitato.