Art. 26. 1. E' istituito il Comitato sulle sparizioni forzate (di seguito "il Comitato"), con il compito di svolgere le funzioni previste nella presente Convenzione. Il Comitato e' formato da dieci esperti di alta moralita' e di riconosciuta competenza nel campo del diritti dell'uomo; essi siedono a titolo personale e svolgono la loro funzione in modo indipendente e imparziale. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parte seguendo un criterio di equa distribuzione geografica. Si deve tenere conto dell'opportunita' di far partecipare alle attivita' del Comitato persone con spiccata esperienza in campo giuridico e di rispettare una bilanciata rappresentanza di genere. 2. I membri del Comitato sono eletti con voto segreto da una lista di persone indicate dagli Stati Parte tra i propri cittadini, in occasione di un'assemblea biennale degli Stati Parte convocata a tale scopo dal Segretario generale delle Nazioni Unite. A tale riunione, per la cui validita' e' richiesta la presenza di almeno due terzi degli Stati Parte, sono eletti a membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai rappresentati degli Stati Parte presenti e votanti. 3. La prima elezione ha luogo non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati Parte invitandoli a sottoporre entro tre mesi le loro candidature. Il Segretario generale predispone una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati, indicando gli Stati che li hanno indicati, e sottopone la lista a tutti gli Stati Parte. 4. I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti soltanto per un secondo mandato. Per cinque membri eletti alla prima elezione il mandato scade tuttavia al termine del secondo anno; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente dell'assemblea di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 5. Se un membro del Comitato muore o si dimette o per qualsiasi ragione non puo' piu' svolgere le proprie funzioni nell'ambito del Comitato, lo Stato Parte che lo aveva candidato indichera', secondo le modalita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un proprio cittadino quale candidato per il periodo rimanente del mandato, con l'approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera ottenuta a meno che meta' o piu' degli Stati Parte abbiano risposto negativamente alla proposta di nomina entro un termine di sei settimane a decorrere dalla notificazione della proposta fatta dal Segretario generale. 6. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento di procedura. 7. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornisce al Comitato le risorse, il personale e le strutture necessarie per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima riunione del Comitato. 8. I membri del Comitato godono delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' degli esperti in missione delle Nazioni Unite, come previsto nelle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite. 9. Ogni Stato Parte collabora con il Comitato e assiste i suoi membri nell'adempimento del loro mandato, nei limiti in cui lo Stato Parte ha accettato le funzioni del Comitato.