Art. 27. Una Conferenza degli Stati Parte si riunisce dopo almeno quattro anni e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente Convenzioni, allo scopo di valutare il funzionamento del Comitato e decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 44.2, se e' opportuno trasferire ad altro organo, senza escludere altre possibilita', il compito di monitorare la presente Convenzione, in conformita' con le funzioni definite agli articoli 28 e 36.