(Convenzione-art. 27)
                              Art. 27. 
 
  Una Conferenza degli Stati Parte si riunisce  dopo  almeno  quattro
anni e non oltre sei  anni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
Convenzioni, allo scopo di valutare il funzionamento del  Comitato  e
decidere, secondo la  procedura  di  cui  all'articolo  44.2,  se  e'
opportuno  trasferire  ad  altro  organo,   senza   escludere   altre
possibilita', il compito di monitorare la  presente  Convenzione,  in
conformita' con le funzioni definite agli articoli 28 e 36.