(Convenzione-art. 28)
                              Art. 28. 
 
  1.  Nel  quadro   delle   competenze   garantite   dalla   presente
Convenzione, il Comitato coopera con tutti gli organi pertinenti, gli
uffici, le agenzie specializzate e i fondi delle Nazioni  Unite,  con
gli organi istituiti da Trattati  internazionali,  con  le  procedure
speciali delle Nazioni Unite e con gli  organi  delle  organizzazioni
internazionali regionali pertinenti nonche' con tutte le istituzioni,
agenzie o uffici competenti degli Stati che  operano  per  la  tutela
delle persone dalle sparizioni forzate. 
  2.  Nell'adempiere  al  suo   mandato,   il   Comitato   opera   in
consultazione   con   altri   organi   istituiti   dagli    strumenti
internazionali sui diritti umani,  in  particolare  il  Comitato  sui
diritti umani istituito dal Patto internazionale sui diritti civili e
politici,  al  fine  di  assicurare  la  coerenza  delle   rispettive
osservazioni e raccomandazioni.