(Convenzione-art. 29)
                              Art. 29. 
 
  1. Ogni Stato Parte sottopone al Comitato, attraverso il Segretario
generale delle Nazioni Unite, un rapporto sulle misure  adottate  per
dare attuazione agli obblighi derivanti  dalla  presente  Convenzione
entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della  Convezione
per lo Stato in questione. 
  2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite rende  tali  rapporti
disponibili a tutti gli Stati Parte. 
  3. Ciascun rapporto e'  preso  in  esame  dal  Comitato,  il  quale
formula  i  commenti,  le  osservazioni  o  le  raccomandazioni   che
considera opportuni. I commenti, le osservazioni o le raccomandazioni
sono comunicate allo Stato Parte interessato, il quale puo' replicare
di propria iniziativa o su richiesta del Comitato. 
  4. Il Comitato puo' anche richiedere gli  Stati  Parte  di  fornire
informazioni  ulteriori  in  merito  all'attuazione  della   presente
Convenzione.