Art. 30.
1. Puo' essere sottoposta al Comitato la richiesta urgente di
ricercare e rintracciare una persona scomparsa; la richiesta puo'
essere avanzata dai familiari della persona scomparsa, o dai loro
rappresentanti legali, dai loro avvocati o da altra persona da essi
autorizzata, nonche' da ogni altra persona titolare di un interesse
legittimo.
2. Se il Comitato ritiene che una richiesta di azione urgente
sottopostagli in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo
a) non e' manifestamente infondata;
b) non costituisce un abuso del diritto di presentare tali
richieste;
c) risulta che e' gia' stata debitamente presentata davanti agli
organi competenti dello Stato Parte, come quelli autorizzati a
intraprendere indagini, laddove questa possibilita' sia prevista;
d) risulta che non e' incompatibile con le disposizioni della
presente Convenzione;
e) riguarda una materia che non e' al momento oggetto di un'altra
procedura internazionale di indagine o di composizione della stessa
natura di quella prevista dalla presente norma; il Comitato richiede
allo Stato Parte interessato di fornirgli informazioni in merito alla
situazione delle persone da rintracciare, entro un termine fissato
dal Comitato stesso.
3. Alla luce delle informazioni fornite dallo Stato Parte
interessato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il
Comitato puo' inviare allo Stato Parte raccomandazioni, compresa la
richiesta di adottare tutte le misure necessarie, comprese misure
provvisorie urgenti per localizzare e tutelare la persona in
questione, nel rispetto della presente Convenzione, e informare il
Comitato, entro un termine stabilito, dei provvedimenti presi,
tenendo conto dell'urgenza del caso. Il Comitato informa la persona
che ha richiesto l'azione urgente delle proprie raccomandazioni e
delle informazioni fornite dallo Stato nel momento in cui queste sono
disponibili.
4. Il Comitato prosegue nei suoi sforzi di collaborare con lo Stato
Parte interessato fino a che la vicenda relativa alla persona
ricercata non viene chiarita. La persona che ha presentato la
richiesta e' tenuta costantemente informata.