(Convenzione-art. 30)
                              Art. 30. 
 
  1. Puo' essere sottoposta  al  Comitato  la  richiesta  urgente  di
ricercare e rintracciare una persona  scomparsa;  la  richiesta  puo'
essere avanzata dai familiari della persona  scomparsa,  o  dai  loro
rappresentanti legali, dai loro avvocati o da altra persona  da  essi
autorizzata, nonche' da ogni altra persona titolare di  un  interesse
legittimo. 
  2. Se il Comitato ritiene  che  una  richiesta  di  azione  urgente
sottopostagli in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo 
    a) non e' manifestamente infondata; 
    b) non costituisce  un  abuso  del  diritto  di  presentare  tali
richieste; 
    c) risulta che e' gia' stata debitamente presentata davanti  agli
organi competenti  dello  Stato  Parte,  come  quelli  autorizzati  a
intraprendere indagini, laddove questa possibilita' sia prevista; 
    d) risulta che non e' incompatibile  con  le  disposizioni  della
presente Convenzione; 
    e) riguarda una materia che non e' al momento oggetto di un'altra
procedura internazionale di indagine o di composizione  della  stessa
natura di quella prevista dalla presente norma; il Comitato  richiede
allo Stato Parte interessato di fornirgli informazioni in merito alla
situazione delle persone da rintracciare, entro  un  termine  fissato
dal Comitato stesso. 
  3.  Alla  luce  delle  informazioni  fornite  dallo   Stato   Parte
interessato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il
Comitato puo' inviare allo Stato Parte raccomandazioni,  compresa  la
richiesta di adottare tutte le  misure  necessarie,  comprese  misure
provvisorie  urgenti  per  localizzare  e  tutelare  la  persona   in
questione, nel rispetto della presente Convenzione,  e  informare  il
Comitato,  entro  un  termine  stabilito,  dei  provvedimenti  presi,
tenendo conto dell'urgenza del caso. Il Comitato informa  la  persona
che ha richiesto l'azione urgente  delle  proprie  raccomandazioni  e
delle informazioni fornite dallo Stato nel momento in cui queste sono
disponibili. 
  4. Il Comitato prosegue nei suoi sforzi di collaborare con lo Stato
Parte interessato  fino  a  che  la  vicenda  relativa  alla  persona
ricercata non  viene  chiarita.  La  persona  che  ha  presentato  la
richiesta e' tenuta costantemente informata.