Art. 30. 1. Puo' essere sottoposta al Comitato la richiesta urgente di ricercare e rintracciare una persona scomparsa; la richiesta puo' essere avanzata dai familiari della persona scomparsa, o dai loro rappresentanti legali, dai loro avvocati o da altra persona da essi autorizzata, nonche' da ogni altra persona titolare di un interesse legittimo. 2. Se il Comitato ritiene che una richiesta di azione urgente sottopostagli in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo a) non e' manifestamente infondata; b) non costituisce un abuso del diritto di presentare tali richieste; c) risulta che e' gia' stata debitamente presentata davanti agli organi competenti dello Stato Parte, come quelli autorizzati a intraprendere indagini, laddove questa possibilita' sia prevista; d) risulta che non e' incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione; e) riguarda una materia che non e' al momento oggetto di un'altra procedura internazionale di indagine o di composizione della stessa natura di quella prevista dalla presente norma; il Comitato richiede allo Stato Parte interessato di fornirgli informazioni in merito alla situazione delle persone da rintracciare, entro un termine fissato dal Comitato stesso. 3. Alla luce delle informazioni fornite dallo Stato Parte interessato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato puo' inviare allo Stato Parte raccomandazioni, compresa la richiesta di adottare tutte le misure necessarie, comprese misure provvisorie urgenti per localizzare e tutelare la persona in questione, nel rispetto della presente Convenzione, e informare il Comitato, entro un termine stabilito, dei provvedimenti presi, tenendo conto dell'urgenza del caso. Il Comitato informa la persona che ha richiesto l'azione urgente delle proprie raccomandazioni e delle informazioni fornite dallo Stato nel momento in cui queste sono disponibili. 4. Il Comitato prosegue nei suoi sforzi di collaborare con lo Stato Parte interessato fino a che la vicenda relativa alla persona ricercata non viene chiarita. La persona che ha presentato la richiesta e' tenuta costantemente informata.