Art. 31. 1. Uno Stato Parte al momento della ratifica della presente Convenzione o in qualsiasi momento successivo puo' dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da individui o presentate a nome di individui rientranti nella giurisdizione dello Stato Parte che lamentano di essere vittime di una violazione delle disposizioni della presente Convezione da parte dello Stato Parte in questione. Il Comitato dichiara non ammissibili le comunicazione riguardanti uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione. 2. Il Comitato dichiara una comunicazione inammissibile quando: a) la comunicazione e' anonima; b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di sottoporre tali comunicazioni o e' incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione; c) la stessa materia e' in corso di esame da parte di un'altra procedura internazionale di indagine o composizione della stessa natura; ovvero quando d) non sono state esaurite tutte le vie di ricorso interne. Tale regola non si applica quando tali ricorsi risultano essere pendenti per un tempo irragionevolmente lungo. 3. Se il Comitato considera che la comunicazione risponde ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la trasmette allo Stato Parte interessato, richiedendogli di fornire osservazioni e commenti entro un termine stabilito dallo stesso Comitato. 4. In qualunque momento, dopo il ricevimento della comunicazione e prima che sia raggiunta una determinazione nel merito, il Comitato puo' trasmettere allo Stato Parte interessato, per la sua considerazioni in via di urgenza, la richiesta che lo Stato adotti le misure provvisorie ritenute necessarie per evitare un possibile pregiudizio irreparabile per le vittime della presunta violazione. L'esercizio da parte del Comitato di questo suo potere discrezionale non ha nessun effetto quanto alla decisione sull'ammissibilita' o sul merito della comunicazione. 5. Quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo il Comitato si riunisce a porte chiuse. Esso informa l'autore della comunicazione delle risposte fornite dallo Stato Parte interessato. Quando il Comitato decide di portare a termine la procedura, comunica le proprie considerazioni allo Stato Parte e all'autore della comunicazione.