(Convenzione-art. 31)
                              Art. 31. 
 
  1. Uno  Stato  Parte  al  momento  della  ratifica  della  presente
Convenzione o in qualsiasi momento  successivo  puo'  dichiarare  che
riconosce  la  competenza  del  Comitato  a  ricevere  ed   esaminare
comunicazioni  presentate  da  individui  o  presentate  a  nome   di
individui  rientranti  nella  giurisdizione  dello  Stato  Parte  che
lamentano di essere vittime  di  una  violazione  delle  disposizioni
della presente Convezione da parte dello Stato Parte in questione. Il
Comitato dichiara non ammissibili le  comunicazione  riguardanti  uno
Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione. 
  2. Il Comitato dichiara una comunicazione inammissibile quando: 
    a) la comunicazione e' anonima; 
    b)  la  comunicazione  costituisce  un  abuso  del   diritto   di
sottoporre tali comunicazioni o e' incompatibile con le  disposizioni
della presente Convenzione; 
    c) la stessa materia e' in corso di esame da  parte  di  un'altra
procedura internazionale di  indagine  o  composizione  della  stessa
natura; ovvero quando 
    d) non sono state esaurite tutte le vie di ricorso interne.  Tale
regola non si applica quando tali ricorsi risultano  essere  pendenti
per un tempo irragionevolmente lungo. 
  3. Se il  Comitato  considera  che  la  comunicazione  risponde  ai
requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo,  la  trasmette
allo Stato Parte interessato, richiedendogli di fornire  osservazioni
e commenti entro un termine stabilito dallo stesso Comitato. 
  4. In qualunque momento, dopo il ricevimento della comunicazione  e
prima che sia raggiunta una determinazione nel  merito,  il  Comitato
puo'  trasmettere  allo  Stato  Parte   interessato,   per   la   sua
considerazioni in via di urgenza, la richiesta che lo Stato adotti le
misure provvisorie  ritenute  necessarie  per  evitare  un  possibile
pregiudizio irreparabile per le vittime  della  presunta  violazione.
L'esercizio da parte del Comitato di questo suo potere  discrezionale
non ha nessun effetto quanto alla decisione sull'ammissibilita' o sul
merito della comunicazione. 
  5. Quando esamina le comunicazioni di cui al presente  articolo  il
Comitato si riunisce a porte  chiuse.  Esso  informa  l'autore  della
comunicazione delle risposte fornite dallo Stato  Parte  interessato.
Quando il Comitato decide di portare a termine la procedura, comunica
le  proprie  considerazioni  allo  Stato  Parte  e  all'autore  della
comunicazione.