Art. 31.
1. Uno Stato Parte al momento della ratifica della presente
Convenzione o in qualsiasi momento successivo puo' dichiarare che
riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare
comunicazioni presentate da individui o presentate a nome di
individui rientranti nella giurisdizione dello Stato Parte che
lamentano di essere vittime di una violazione delle disposizioni
della presente Convezione da parte dello Stato Parte in questione. Il
Comitato dichiara non ammissibili le comunicazione riguardanti uno
Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione.
2. Il Comitato dichiara una comunicazione inammissibile quando:
a) la comunicazione e' anonima;
b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di
sottoporre tali comunicazioni o e' incompatibile con le disposizioni
della presente Convenzione;
c) la stessa materia e' in corso di esame da parte di un'altra
procedura internazionale di indagine o composizione della stessa
natura; ovvero quando
d) non sono state esaurite tutte le vie di ricorso interne. Tale
regola non si applica quando tali ricorsi risultano essere pendenti
per un tempo irragionevolmente lungo.
3. Se il Comitato considera che la comunicazione risponde ai
requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la trasmette
allo Stato Parte interessato, richiedendogli di fornire osservazioni
e commenti entro un termine stabilito dallo stesso Comitato.
4. In qualunque momento, dopo il ricevimento della comunicazione e
prima che sia raggiunta una determinazione nel merito, il Comitato
puo' trasmettere allo Stato Parte interessato, per la sua
considerazioni in via di urgenza, la richiesta che lo Stato adotti le
misure provvisorie ritenute necessarie per evitare un possibile
pregiudizio irreparabile per le vittime della presunta violazione.
L'esercizio da parte del Comitato di questo suo potere discrezionale
non ha nessun effetto quanto alla decisione sull'ammissibilita' o sul
merito della comunicazione.
5. Quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo il
Comitato si riunisce a porte chiuse. Esso informa l'autore della
comunicazione delle risposte fornite dallo Stato Parte interessato.
Quando il Comitato decide di portare a termine la procedura, comunica
le proprie considerazioni allo Stato Parte e all'autore della
comunicazione.