(Convenzione-art. 32)
                              Art. 32. 
 
  Uno  Stato  Parte  alla  presente  Convezione  puo'  dichiarare  in
qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere
ed esaminare comunicazioni in cui uno  Stato  Parte  lamenta  che  un
altro Stato Parte non sta adempiendo agli  obblighi  derivanti  dalla
presente  Convenzione.  Il   Comitato   considera   irricevibile   le
comunicazioni relative ad uno Stato  Parte  che  non  ha  fatto  tale
dichiarazione, nonche' le comunicazioni presentate da uno Stato Parte
che non ha fatto la suddetta dichiarazione.