Art. 32. Uno Stato Parte alla presente Convezione puo' dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte lamenta che un altro Stato Parte non sta adempiendo agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Il Comitato considera irricevibile le comunicazioni relative ad uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione, nonche' le comunicazioni presentate da uno Stato Parte che non ha fatto la suddetta dichiarazione.