(Convenzione-art. 33)
                              Art. 33. 
 
  1. Se il Comitato riceve informazioni affidabili indicanti che  uno
Stato Parte sta gravemente violando le  disposizioni  della  presente
Convenzione,  puo',  dopo  essersi  consultato  con  lo  Stato  Parte
interessato,  richiedere  ad  uno  o  piu'   dei   suoi   membri   di
intraprendere senza ritardo una visita e di presentargli un rapporto. 
  2. Il Comitato notifica allo  Stato  Parte  interessato,  in  forma
scritta, la propria intenzione di organizzare una  visita,  indicando
la composizione della delegazione e gli scopi della visita; lo  Stato
Parte fornira' risposta al Comitato entro un termine ragionevole. 
  3.  Sulla  base  di  una  richiesta  circostanziata   dello   Stato
interessato, il Comitato puo' decidere di procrastinare la  visita  o
di cancellarla. 
  4. Se lo Stato Parte  da'  il  proprio  consenso  alla  visita,  il
Comitato e lo Stato Parte in  questione  cooperano  per  definire  le
modalita' della visita e lo Stato Parte fornisce al Comitato tutte le
agevolazioni necessarie per condurre con successo la visita. 
  5. A seguito della visita, il Comitato comunica  allo  Stato  Parte
interessato le sue osservazioni e raccomandazioni.