(Convenzione-art. 34)
                              Art. 34. 
 
  Se il Comitato riceve informazioni che  appaiono  contenere  indizi
fondati che la sparizione forzata  e'  praticata  in  modo  esteso  o
sistematico nel territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte,
esso puo', dopo aver richiesto allo Stato  Parte  in  questione  ogni
informazione  rilevante  in  materia,  sottoporre   urgentemente   la
questione all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni  Unite
attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite.