Art. 34. Se il Comitato riceve informazioni che appaiono contenere indizi fondati che la sparizione forzata e' praticata in modo esteso o sistematico nel territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte, esso puo', dopo aver richiesto allo Stato Parte in questione ogni informazione rilevante in materia, sottoporre urgentemente la questione all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite.